Norma UNI EN 1090
Fino alla pubblicazione della norma UNI EN 1090 non c’era ragione di considerare la possibilità che il regolamento CPR potesse trovare applicazione anche per l’installazione di apparecchi di sollevamento fissi.
La pubblicazione di questa norma, ha costretto i fabbricanti ad un confronto con la disciplina prevista per i prodotti da costruzione e all’analisi delle situazioni in cui quest’ultima potrebbe trovare applicazione in questo settore.
La norma UNI EN 1090-1 è una norma armonizzata che prevede i requisiti per la Marcatura CE, secondo il Regolamento 305/2011. La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità delle caratteristiche prestazionali dei componenti strutturali in acciaio e alluminio nonché dei kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione. Questa parte rappresenta la versione ufficiale della norma europea EN 1090-1:2009+A1, Part 1: Requirements
for conformity assessment of structural components, entrata in vigore, come EN armonizzata, il 1° gennaio 2011.
Nonostante le vie di corsa degli apparecchi di sollevamento di tipo fisso, quando fornite successivamente alla costruzione dell’edificio, non possano essere considerate un componente strutturale dell’opera di costruzione, l’immissione sul mercato delle vie di corsa è talvolta accompagnata dalla DoP11 prevista dal regolamento 3015/20112. Lo stesso si può dire di altri elementi di fissaggio, quali tasselli, imbracature, tiranti di sospensione.
Istruzioni che accompagnano la macchina per il sollevamento
Il contenuto delle istruzioni, che devono accompagnare la macchina, deve comprendere le istruzioni per il montaggio, l’installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell’installazione su cui la macchina deve essere montata. Se quindi la macchina è fornita senza i sistemi di fissaggio, comunque le istruzioni devono contenere le informazioni adeguate alla individuazione del corretto sistema di fissaggio, nonché informazioni sul supporto sul quale deve essere montata.
Questo significa che i sistemi di fissaggio non sono estranei alla valutazione dei rischi previsti dalla direttiva macchine e che il fabbricante deve comunque prevederne la descrizione nelle istruzioni che accompagnano la macchina, nell’ipotesi che provveda alla costruzione materiale dei supporti, come nell’ipotesi che sia un terzo a doverli fornire all’utilizzatore finale.
Position paper 1/2017