Position Paper 2/2019

Formazione per operatori di carrelli industriali semoventi senza sedile. Nota informativa AISEM.

L’accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012 relativo alla formazione degli operatori per talune attrezzature di lavoro (di seguito Accordo), include tra le attrezzature interessate i carrelli industriali semoventi con operatore a bordo su sedile.

Secondo quanto disposto dall’art. 73 comma 5 del Dlgs. 81/2008 “Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”, la formazione degli operatori di questo tipo di attrezzature deve essere condotta secondo quanto disposto dall’Accordo e l’operatore dovrà essere in possesso di un “Attestato di Abilitazione” rilasciato in conformità ai dettami dello stesso Accordo.

La norma dunque esonera dall’obbligo di formazione secondo l’Accordo, gli operatori di carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile.

Si ricorda tuttavia che l’art. 73 del Dlgs. 81/2008 prevede che (comma 1) il datore di lavoro provveda affinché, per ogni attrezzatura di lavoro, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza, relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature e alle situazioni anormali prevedibili.

Inoltre (comma 3) il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

È chiaro dunque l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare un’adeguata formazione anche dell’operatore di carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile o comunque esonerati dall’obbligo di formazione secondo l’Accordo sulla base delle circolari ministeriali successivamente pubblicate. Tra questi vi sono per esempio i trattori industriali, i transpallet con operatore a bordo su pedana e i commissionatori con cabina elevabile senza sedile che sono in grado di portare l’operatore ad altezze anche oltre i 12 m e per i quali è evidente la necessità di predisporre moduli formativi specifici.

In questi casi la durata e i contenuti di tali moduli formativi andranno definiti dal datore di lavoro sulla base delle specifiche esigenze formative dell’operatore. In queste valutazioni è auspicabile il coinvolgimento, da parte del datore di lavoro, di specialisti del settore (società di formazione nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, costruttori delle specifiche attrezzature etc.).

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