Decreto Crescita, emanato il provvedimento attuativo

Il 31 luglio 2019 è stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento contenente le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito introdotte del DL Crescita.

Il DL, all’art. 10, prevede, per i soggetti aventi diritto alle detrazioni fiscali spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sismabonus), di optare per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni. 

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate sottolinea che è necessario l'assenso del fornitore per accettare la cessione del credito, che resta quindi opzionale.

Altri punti di interesse contenuti nel provvedimento sono:

  • l’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni
  • la comunicazione dell’esercizio dell’opzione è comunicata dal soggetto avente diritto alle detrazioni utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure inviata (anche tramite posta elettronica certificata) per il tramite degli uffici dell’Agenzia utilizzando l’apposito modulo
  • l’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessive sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo; in presenza di diversi fornitori la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nei confronti di ciascuno di essi
  • il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo
  • il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto; successivamente alla conferma il modello F24 è presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • in alternativa all’utilizzo in compensazione il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. In ogni caso è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.

 L’Agenzia delle Entrate ha dunque deciso di procedere con il provvedimento attuativo nonostante sia esponenti della maggioranza che dell’opposizione e numerose associazioni di categoria abbiano espresso apertamente la volontà di modificare l’art. 10 del DL Crescita.

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