Attuazione Regolamento (UE) 517/2014 'F-GAS'

Sulla G.U. Serie Generale n.7 del 9 gennaio 2019 è stato pubblicato il D.P.R. 146/2018,  decreto nazionale che darà attuazione al regolamento F-Gas 517/2014.

Il provvedimento abroga il D.P.R. 43/2012 ed entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.

La principale novità introdotta riguarda l’istituzione della Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas (art.16).

In sostanza le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tele registro.

Vendita ad utilizzatori finali

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 luglio 2019), dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

  • tipologia di apparecchiatura
  • numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
  • anagrafica dell’acquirente
  • dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento

L’impresa o la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione oppure del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019), dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

  • numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione)
  • anagrafica dell’operatore
  • data e luogo di installazione
  • tipologia di apparecchiatura
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione
  • nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate
  • dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione
  • eventuali osservazioni.

Per quanto riguarda lo smantellamento delle apparecchiature, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019) l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

  • data e luogo di smantellamento
  • anagrafica dell’operatore
  • tipologia di apparecchiatura
  • codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
  • quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento
  • misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura
  • dati identificativi della persona fisica certificata dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento.

Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

DPR146-2018

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