Il provvedimento abroga il D.P.R. 43/2012 ed entrerà in vigore il 24 gennaio 2019.
La principale novità introdotta riguarda l’istituzione della Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti tali gas (art.16).
In sostanza le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, dovranno essere comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente, previa iscrizione a tele registro.
Vendita ad utilizzatori finali
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 luglio 2019), dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
- tipologia di apparecchiatura
- numero e data della fattura o dello scontrino di vendita
- anagrafica dell’acquirente
- dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Installazione, controllo perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento
L’impresa o la persona fisica certificata, a seguito dell’installazione oppure del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019), dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
- numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura (solo per chi effettua l’installazione)
- anagrafica dell’operatore
- data e luogo di installazione
- tipologia di apparecchiatura
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione oppure durante il controllo, la manutenzione o la riparazione
- nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione oppure l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione
- eventuali osservazioni.
Per quanto riguarda lo smantellamento delle apparecchiature, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24 settembre 2019) l’impresa o la persona fisica certificata dovrà comunicare per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
- data e luogo di smantellamento
- anagrafica dell’operatore
- tipologia di apparecchiatura
- codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento
- misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura
- dati identificativi della persona fisica certificata dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento.
Le informazioni relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.
DPR146-2018