La Specifica d’Impianto assume una valenza rilevante ai fini della definizione delle caratteristiche del sistema da installare e della norma tecnica di riferimento applicata, stante il fatto che:
l’Ente di controllo (Comando Provinciale VVF competente per territorio) ha solo due momenti specifici in cui può valutare il sistema di protezione attiva proposto: nella fase di approvazione del progetto per le attività rientranti nelle categorie B-C e nella fase di sopralluogo, ad acquisizione già avvenuta della Dichiarazione di Conformità (per tutte le attività, categorie A-B-C).
La Specifica d’Impianto è l’unico riferimento di cui l’Asseveratore dispone per effettuare la verifica di congruità tra quanto dichiarato in fase di approvazione di progetto, quanto progettato e quanto realizzato.
È da notare però, che alcuni dati che il Legislatore ha richiesto d’inserire nella Specifica d’Impianto, se richiesti o presentati in modo quantitativo, sono elementi a cui si può pervenire solo in un “progetto esecutivo”, non disponibili nel momento in cui è in atto lo sviluppo della pratica di “Valutazione dei progetti” secondo il D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (rif. articolo 3).
E’ quindi evidente che questa condizione, di conoscenza di dati non disponibili, potrebbe porre in difficoltà sia il Tecnico abilitato, che il Funzionario VVF nel momento in cui i dati progettuali presentati fossero inesatti, incompleti o non forniti. Questa difficoltà di reperire elementi tecnici da inserire nella Specifica d’Impianto ha generato in alcuni casi richieste di dati specifici, da parte dei vari Comandi VVF Provinciali, non disponibili – come già detto – se non a fronte di sviluppo di “progetto preliminare o esecutivo”.
La definizione della Specifica d’Impianto appare quindi chiara nel voler essere una delucidazione dell’impianto in termini di tipologia, di estensione e di prestazioni senza tuttavia procedere ad una sua progettazione, neppure preliminare, che è riservata invece al progettista responsabile della progettazione esecutiva dell’impianto che, per altro, non è previsto venga condivisa od approvata con il Comando Provinciale VVF competente per territorio.
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